giovedì 24 gennaio 2008

PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA DELLA LAGUNA VENETA



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"L'ISOLA di COSTANZIACA"


TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 1 E' costituita l'associazione "L'Isola di Costanziaca", associazione culturale con sede in Venezia
ART 2 L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, ha finalità esclusivamente culturali e sociali ed intende perseguire i seguenti scopi:
a) promuovere attraverso gruppi di studio, conferenze, dibattiti, convegni ed altre attività culturali affini, la difesa, la valorizzazione, la salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio della laguna veneta, dei canali navigabili alla stessa collegati e della gronda lagunare, in tutti i suoi aspetti, ecologici, urbanistici e sociali e in tutte le sue potenzialità, culturali, ricreative, sportive e di gestione del tempo libero, contro ogni forma di sfruttamento o di degrado.
b) promuovere e favorire studi, ricerche, progettualità sulle principali problematiche della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, per la salvaguardia della flora e della fauna e per favorire l'armonico rapporto tra territorio e cittadini.

ART 3 l'Associazione svolge la propria attività presso la sede legale, presso eventuali sedi periferiche e in altri locali che di volta in volta saranno ritenuti strumentalmente utili agli scopi dell'Associazione stessa. Per raggiungere gli scopi di cui sopra, l'Associazione potrà promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, realizzare opere divulgative sia in forma d'editoria tradizionale che multimediale e/o virtuale, collaborando anche con aziende, enti, istituti ed associazioni.

TITOLO II - SOCI

ART 4 L'Associazione è composta di soci fondatori, ordinari e sostenitori. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e costituiscono il Consiglio Direttivo per i primi cinque anni. Possono essere cooptati altri soci fondatori su delibera del Consiglio Direttivo e con l'assenso della maggioranza assoluta dei soci fondatori in carica. I soci ordinari sono coloro che, compiuta la maggiore età, fanno domanda d'ammissione all'associazione e dichiarano di condividerne gli scopi, secondo le modalità descritte negli articoli seguenti. Sono soci sostenitori coloro che pur non partecipando attivamente alla vita sociale, sostengono l'Associazione con contributi finanziari e hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.

ART 5 Chiunque aspiri ad essere ammesso all'Associazione deve fare domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo, corrispondendo la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo stesso.

ART 6 Le ammissioni dei soci ordinari sono di competenza del Consiglio Direttivo, il quale, esaminate le domande, prende le opportune deliberazioni, agendo con la massima discrezionalità. L'iscrizione è valida fino al 31 Dicembre d'ogni anno e dovrà essere rinnovata con preiscrizione entro lo stesso termine; se non sarà rinnovata, il socio s'intenderà dimissionario.

ART 7 Possono aderire all' Associazione circoli, associazioni, clubs, comitati o enti che dichiarino di condividerne gli scopi sociali ed i principi ispiratori, pur mantenendo la loro autonomia gestionale ed organizzativa. I loro soci, che abbiano versato la quota associativa di cui all'art. 5, hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e rispettano le regole determinate dal presente Statuto per quanto attiene alla vita dell'Associazione.
ART 8 Le quote sociali o d'altri servizi, sono stabilite dal Consiglio Direttivo ed il pagamento delle stesse deve effettuarsi anticipatamente o in altre forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - DIMISSIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

ART 9 S'intende dimissionario il socio non in regola con il pagamento della quota sociale. Chi intenda dimettersi, dopo il versamento di detta quota, dovrà presentare le dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo che delibererà in merito o in Assemblea dei soci ove venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
ART 10 A carico dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: ammonizione verbale, ammonizione scritta, sospensione a tempo determinato, radiazione.
ART 11 Viene radiato il socio che commette atti disonorevoli o immorali nei riguardi di un socio o dell'Associazione, nuoce o tenta di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell'Associazione, tiene condotta incivile, commette atti d'insubordinazione nei confronti degli organi sociali o dimostra con il suo comportamento di essere in contrasto con gli scopi sociali dell'Associazione. La radiazione è decisa dal Consiglio Direttivo.



TITOLO IV - DURATA ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 12 Il periodo sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare, ed il presente Statuto diviene operante dalla data di costituzione dell'Associazione.

ART 13 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri , il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART 14 L'Assemblea è composta di tutti i soci, in regola con gli obblighi sociali. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il primo trimestre successivo a quello d'esercizio, nella sede sociale o altrove, e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, ma non per ciò che concerne le cariche sociali e la gestione finanziaria. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dalla richiesta formale. Nel corso dell'Assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo espone la relazione dell'attività svolta nel periodo sociale scaduto.

ART 15 Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto, occorrono l'approvazione di almeno tre quarti dei soci fondatori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Assemblea. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale sono necessarie le stesse maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

ART 16 Le Assemblee sono presiedute da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa ed uno dei soci sarà chiamato dal Presidente dell'Assemblea a fungere da segretario. Il Presidente nomina due scrutatori per il controllo delle votazioni, previa ratifica dell'Assemblea. Le votazioni dovranno svolgersi a scrutinio segreto, ad esclusione di quella per il Presidente dell'assemblea che potrà essere effettuata con voto palese. Il voto
nell'Assemblea è personale e sono ammesse deleghe nella misura di uno per effettivo partecipante.

ART 17 L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo i cui componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci ogni cinque anni tra coloro che sono soci fondatori od ordinari con almeno cinque anni consecutivi d'anzianità sociale. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Esso è formato da otto componenti, i quali nominano nel loro ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Queste nomine, per la prima volta, sono costituite con il presente Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo può nominare dei coordinatori di zona, e può decidere che questi siano invitati a partecipare alle sue riunioni. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART 18 Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) eleggere il Presidente dell'Associazione
b) coordinare con il Presidente l'attività dell'Associazione
c) curare gli adempimenti d'ordine amministrativo
d) esaminare e deliberare sulle domande di ammissione
e) adottare eventuali provvedimenti disciplinari
f) compilare i bilanci da sottoporre all'Assemblea
g)stabilire le date delle Assemblee dei soci
h) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni
Il Consiglio Direttivo, inoltre, può demandare i propri compiti, per particolari questioni, ad un Comitato Esecutivo ristretto composto dal Presidente a da tre o cinque persone scelte da lui.

ART 19 Il Presidente, rappresenta l’associazione a tutti gli effetti di legge, dirige l'Associazione, le riunioni del Consiglio Direttivo, appone il visto alle deliberazioni, alla corrispondenza, ai mandati di pagamento ed è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esercita, caso d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo. Può inoltre versare e prelevare somme presso banche, istituti,uffici postali,notai ecc..
ART 20 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
di impedimento.

ART 21 Sono compiti del Segretario :
a) fare eseguire le delibere del Consiglio Direttivo ed informare i soci delle varie attività dell'Associazione.
b) tenere aggiornati gli schedari dei soci.

ART 22 Sono compiti del Tesoriere :
a) svolgere le varie attività amministrative e contabili inerenti alla vita dell'Associazione, previo benestare del Presidente
b) tenere aggiornati i libri e documenti contabili e predisporre lo schema del bilancio.



TITOLO V - COLLEGI DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI

ART 23 Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra Associati ed Organi dell'Associazione, le parti s'impegnano a adire il Collegio dei Probiviri, che giudicheranno quali amichevoli compositori e le cui decisioni saranno inappellabili. Detto Collegio è composto di cinque membri di cui al massimo due possono essere scelti tra persone estranee all'Associazione. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea dei soci; in caso di parità di voti s'intende eletto il più anziano.

ART 24 Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci nel numero di tre componenti .


TITOLO VI - FONDO COMUNE

ART 25 Il fondo comune è costituito dalle quote associative, dai beni acquistati dall'Associazione, compresa ogni altra entrata, erogazione, donazione nonché dai fondi costituiti con le eccedenze di bilancio. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci deciderà sulla devoluzione del patrimonio ad un organismo avente le medesime finalità o devoluto in beneficenza. L'inventario dei beni e il rendiconto economico e finanziario saranno redatti ed approvati annualmente dall'Assemblea dei soci.

ART 26 Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART 27 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o che siano dei rimborsi di spesa autorizzati dal Presidente.

ART 28 L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII - MODIFICHE ALLO STATUTO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART 29 Le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno dei soci tramite il Consiglio Direttivo stesso. Le modifiche o lo scioglimento dovranno essere approvati e votati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze di cui al presente Statuto.
ART 30 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dettate in materia dalle Leggi in vigore.

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